Il Consorzio

BOZZA PROVVISORIA 

La costituzione del Consorzio è prevista solo se e quando si renderà necessaria e sarà decisa dagli Organi Deliberanti del Distretto. Le bozze dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vengono pubblicate senza alcun impegno o vincolo ma solo come ipotesi per una preliminare informazione dovuta ai sottoscrittori eventualmente interessati.

COSTITUZIONE DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

 

L’anno ______il giorno ____ del mese di ________ avanti a a me  dr ___________, 

notaio in _____________, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di _________, sono comparsi i signori ______________________________________________

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e dei cui poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Tra i signori ______________, nelle loro spiegate qualità di titolari delle rispettive imprese individuali e/o di rappresentanti  legali __________viene costituito un consorzio volontario con attività esterna denominato:

 

 “Consorzio Lattiero Caseario Siciliano” .

 

Art.2) Il Consorzio ha sede legale in ________________ in Via …………………… numero ………Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

 

Art.3) La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

 

Art.4) Il Consorzio ha per oggetto tutte le attività previste dall’articolo 3 dello Statuto consortile infra allegato.

 

 Art.5) Il Consorzio si dichiara costituito sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest’atto e di quelle stabilite nello Statuto consortile che, composto da numero 23 articoli, previa lettura datane da me Notaio, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale.

 

Art.6) ORGANI SOCIALI – Sono organi del Consorzio l’assemblea dei consorziati, il Consiglio di amministrazione e il Presidente. Detti organi sono eletti e funzionano a norma di legge e dello Statuto qui allegato;

 

Art.7) AMMINISTRAZIONE –  I Consorziati stabiliscono che il Consorzio venga amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da numero ___ membri che rimaranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale dell’anno _______. 

A comporre il primo Consiglio di amministrazione, con i poteri, le funzioni e la durata prevista in Statuto, vengono nominati i comparenti signori:

1)

2)

…….

 

A Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato il signor ..       .

A Vice Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato il signor ….

I signori  accettano la carica come sopra rispettivamente conferita e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e di decadenza ai sensi di legge.

Art.8) La quota di ammissione di ciascuno dei Consorziati viene fissata come segue:

______________

 

Art.9)  Le spese generali di funzionamento saranno coperte dai partecipanti in base a quanto stabilito dall’allegato Statuto consortile.

 

Art.10) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre _____.

Art.11) I Consorziati, essendo destinato il Consorzio a svolgere attività con terzi, chiedono che l’atto costitutivo, unitamente all’allegato Statuto, venga iscritto presso il Registro delle Imprese di ____________.

Art.12) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene espressamente autorizzato a compiere quanto necessario per la costituzione del Consorzio e ad apportare al presente atto ed all’allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini dell’iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Art.13) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell’allegato statuto si fa espresso riferimento agli articoli 2602 e seguenti Codice Civile.

Art.14) Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico del qui costituito Consorzio.

 

…………………………………………………………. 

STATUTO  “CONSORZIO LATTIERO CASEARIO SICILIANO” 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituito un consorzio volontario con attività esterna sotto la  denominazione “Consorzio Lattiero Caseario Siciliano”.

 

Art. 2 – Sede

 

La sede è fissata nel Comune di                 in Via                    n.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

 

 Art. 3 – Oggetto

 

Il Consorzio ha scopo mutualistico, e non di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci

Si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci del Distretto nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.

Il Consorzio ha altresì lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo del Distretto nel settore lattiero-caseario  in conformità alle disposizioni assessoriali attuali ed a quelle che saranno emanate in futuro dalla Regione Siciliana o dalle istituzioni competenti.

Per perseguire le finalità di cui ai precedenti commi potrà svolgere tutte le attività di seguito elencate:

  • animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
  • verifica della compatibilità con la normativa di riferimento e con le linee strategiche del programma del distretto dei progetti di iniziativa pubblica e privata promossi nell’ambito del distretto, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
  • monitoraggio e studio dei fenomeni rilevanti per il  Distretto;
  • cura e promozione dell’immagine e del marchio del  Distretto;
  • rafforzamento dei legami, delle relazioni e degli scambi tra le imprese del Distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l’orientamento alla qualità ed al mercato;
  • predisposizione di strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel Distretto finalizzati all’incremento delle relazioni tra le imprese aderenti e fra queste ed il mercato, a livello regionale, nazionale ed internazionale;
  • agevolazione della caratterizzazione dell’area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;
  • promozione della capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • promozione della creazione e dello sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese nel distretto;
  • promozione dello sviluppo e della valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
  • promozione dell’introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale, di misure di risparmio energetico e in generale il miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale del distretto;
  • promozione, in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni che già operano nel territorio, dell’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati;
  • promozione del coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici;
  • promozione dell’innovazione e della specializzazione dell’area anche nell’ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore lattiero-caseario;
  • assistenza e consulenza organizzativa e gestionale nell’interesse delle imprese consorziate, assistendo le stesse nelle fasi produttive e di lavorazione, con l’obbiettivo del costante miglioramento della qualità dei Prodotti;
  • proposizione e realizzazione di efficaci politiche di  marketing;
  • realizzazione di indagini di mercato per orientare i consorziati verso la produzione dei prodotti più richiesti dal consumo nazionale ed internazionale;
  • realizzazione di pubblicità, campagne pubblicitarie e  promozionali sotto qualsiasi forma, anche mediante sponsorizzazioni di spettacoli, manifestazioni, mostre e fiere, avente ad oggetto i marchi e i segni distintivi degli enti aderenti al Distretto;
  • promozione dell’associazionismo;
  • promozione e coordinamento di progetti e iniziative di ricerca attinenti il comparto anche in sinergia con Università e Centri di Ricerca;
  • promozione della formazione e riqualificazione del personale delle aziende associate (quadri, dirigenti, operai) mediante la progettazione e realizzazione di attività formative finanziate con fondi nazionali, regionali, comunitari senza fini di lucro.

Per il raggiungimento dell’oggetto sociale il Consorzio può intraprendere, altresì, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio di imprese e centri di ricerca: può costituire o partecipare a Società di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle finalità perseguite.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che si renderanno utili o necessarie, potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società o consorzi iniziative aventi analogo, affine o comunque connesso oggetto, sia direttamente sia indirettamente al proprio.

Il Consorzio potrà pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell’interesse esclusivo dei soci: assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare subappalti, noleggi, trasporti e contratti per prestazioni di servizi in genere, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni.

Inoltre il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

  1. a) la tutela degli interessi comuni dei consorziati;
  2. b) l’acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati; approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un gruppo di acquisto per trattare le migliori condizioni con i fornitori, e, più in generale, per realizzare economie di gestione all’interno delle singole imprese consorziate;
  3. c) la promozione dei prodotti e dei servizi offerti dal Consorzio o dai singoli consorziati attraverso la creazione di una rete distributiva e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo studio e la promozione di programmi comuni anche in collaborazione con altri organismi, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi, la promozione di iniziative editoriali e giornalistiche, e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  4. d) elaborazione di richieste, per conto degli imprenditori consorziati, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per l’incremento dell’attività economica svolta dai consorziati;
  5. e) elaborazione di politiche finanziarie comuni;
  6. f) predisposizione di direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l’attività economica svolta dai consorziati;
  7. g) promozione e organizzare corsi e seminari per la formazione del personale e qualificazione del lavoratore dipendente proprio, delle imprese consorziate, dei clienti del Consorzio;
  8. h) gestione ed organizzazione di concerto con enti pubblici e privati interessati, di iniziative (convegni, incontri, dibattiti, seminari) rivolte alla divulgazione della conoscenza delle attività del consorzio.

Art. 4 – Durata

 

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

 

               Art. 5 – Soci

 

 Possono essere soci del Consorzio:

– le imprese appartenenti a vario titolo alla filiera lattiero-casearia aventi la sede legale o una unità produttiva in Sicilia;

– i Consorzi, le Associazioni e gli enti di sviluppo appartenenti alla filiera lattiero casearia siciliana;

– le Associazioni, le Società finanziarie, anche  partecipate da enti pubblici, gli enti ed i Consorzi di imprese del settore che svolgono attività rilevanti a favore di imprese insediate nel Distretto;

– Enti Università, Centri di Ricerca, Centri di  Formazione, aventi sede in Sicilia e che a qualsiasi titolo possano contribuire al perseguimento degli obiettivi statutari.  

Possono diventare soci solo quelli tra i suddetti enti che sono stati riconosciuti dalla Regione come enti aderenti al Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario. 

– ________________________________________ 

– ______________________________ 

Art. 6 – Spese di funzionamento del consorzio

 

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né, tanto meno, alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze passive e plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

Tutti i costi e le spese di gestione del consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali saranno a carico dei consorziati in ugual misura.

I consorziati dovranno versare i contributi sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio per l’esercizio successivo e approvato dall’assemblea.

 

Art. 7 – Fondo Consortile

 

Il fondo consortile è costituito dall’ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato, dai beni con tali quote acquistati, dall’importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per l’inadempienza ai patti consortili, dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti pubblici, dagli importi spettanti, a titolo di rimborso spese, al Consorzio per tutti i lavori appaltati o subappaltati al consorzio, ma effettivamente svolti da una o più imprese dello stesso, secondo le percentuali che saranno definite nel regolamento del Consorzio.

La quota di partecipazione annua per ogni consorziato è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l’assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

Nel caso in cui il fondo consortile non dovesse essere sufficiente per garantire la funzionalità del Consorzio ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l’ammontare e la forma di versamento sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun consorziato dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall’articolo 3. 

 

Art. 8 – Ammissione nel Consorzio

 

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza al Consiglio di amministrazione: la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, nonché quella del regolamento in atto e l’accettazione di ogni clausola in essi contenuta.

I soggetti che intendono essere ammessi dovranno avere nel proprio oggetto sociale attività riconducibili al settore lattiero caseario, nel senso di filiera verticale ed orizzontale, e dovranno essere   riconosciuti dalla Regione Siciliana come soggetti aderenti al Distretto.

Il Consiglio di Amministrazione previo esame dell’idoneità dell’istanza presentata deciderà se ammettere o meno i soggetti che ne hanno fatto domanda.

La decisione di ammissione al consorzio di un nuovo soggetto dovrà esser comunicata all’interessato, unitamente all’indicazione dell’importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata antro 15 giorni da tale comunicazione.

 

Art. 9 – Obblighi dei consorziati

 

I Consorziati si obbligano:

– a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini e comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

– a comunicare al Consiglio di Amministrazione del consorzio ogni variazione concernente gli organi amministrativi;

– ad ottemperare alle norme stabilite dal regolamento del consorzio;

– a consentire ai componenti del consiglio di Amministrazione o loro delegati i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

– a corrispondere regolarmente al consorzio i contributi dovuti e a pagare le penalità  previste dal regolamento interno per gli inadempienti nell’esecuzione dei lavori affidati, e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell’interesse dei consorziati richiedenti nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;

– a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del consorzio;

– a non divulgare atti o fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

 

Art. 10 – Cause di esclusione dal Consorzio

 

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al consorzio e che si sia reso insolvente verso il consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno, e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale e o morale al consorzio o ai consorziati e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art. 11 – Recesso dal consorzio

 

Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al consiglio di amministrazione e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo tale comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.

 

Art. 12 – Subentro nel consorzio dell’avente causa

 

In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell’impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al Consorzio ed il subentro del nuovo titolare sia approvato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 13 – Quote del socio escluso o receduto o non ammesso

 

L’ente escluso o receduto o non ammesso in seguito a trasferimento di azienda non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

La quota associativa del consorziato receduto od escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

 

Art. 14 – Organi del consorzio

 

Sono organi del Consorzio:

– l’assemblea dei consorziati;

– il consiglio di amministrazione;

– il Presidente.

– il Comitato Tecnico

 

Art. 15 – Assemblea

 

L’assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto a condizione che abbiano complessivamente versato i contributi e le penalità dovuti al consorzio. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti  consorziati.

Essa elegge i componenti del consiglio di amministrazione, il presidente, il vice presidente, stabilisce i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, approva il regolamento del Consorzio e sue eventuali modifiche, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.  

L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

 

Art. 16 – Delibere assembleari 

 

L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o telefax o fax spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima dell’adunanza: dovranno contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i consorziati ed i componenti del Consiglio di amministrazione.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona eletta dall’assemblea.

Il Presidente, consenziente l’assemblea, nomina un segretario anche non socio.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei consorziati; mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di consorziati presenti o  rappresentati.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla messa in liquidazione del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su ciò che è demandato all’assemblea dalla legge o dal contratto.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione qualora sia no presenti o rappresentati i due terzi dei  consorziati; in seconda convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati.

In ogni caso le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

 

 Art. 17 – Consiglio di amministrazione

 

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 9 membri ( eventualmente anche non soci ) eletti dall’assemblea per il periodo di tre anni: essi sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza del Consiglio di amministrazione, si intende decaduto l’intero Consiglio, e si deve immediatamente convocare l’assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare un membro del consiglio di amministrazione il consiglio stesso può cooptare un nuovo membro, designandolo all’unanimità, sino alla prima assemblea utile per l’elezione del componente mancante. Il membro cooptato o eletto in sostituzione di un altro potrà ricoprire la carica sino alla scadenza naturale prevista per gli altri membri del cda.

Il Consiglio si raduna presso la sede del Consorzio, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun amministratore e nei casi d’urgenza con telegramma, telefax o telex da spedirsi almeno un due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza  dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai membri del Consiglio, (oltre al compenso eventualmente  stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina), spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza del Consorzio con potere di firma per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non si sia deliberato diversamente.

Il Presidente inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all’uopo avvocati  e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni saranno esercitate dal Vice presidente al quale  spetterà anche il potere di firma.

 

Art. 18 – Comitato tecnico

 

Il Comitato tecnico è un organo tecnico consultivo che fornirà all’organo amministrativo pareri scritti e orali, non vincolanti, sulle strategie e sui progetti che il consorzio dovrà attivare per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato Tecnico, composto da 5 membri, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per due anni.

Ai Componenti del Comitato Tecnico non sarà corrisposto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per lo svolgimento dell’incarico.

 

Art. 19 – Bilancio

 

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale da sottoporre, unitamente ad una relazione sull’andamento della gestione sociale, all’assemblea dei soci entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti a beneficio del consorzio entro i due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti.

 

Art. 20 – Modifiche allo Statuto e scioglimento

 

Le eventuali modifiche allo Statuto Consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dall’assemblea straordinarie e saranno iscritte nel registro delle imprese competente a cura del consiglio di amministrazione nei termini di legge.

In caso di scioglimento del Consorzio l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione; compiuta la liquidazione i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle  spese di gestione.

 

  Art. 21 – Clausola di conciliazione e compromissoria

 

Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente statuto,  devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione affidato ad un organismo di mediazione scelto di comune accordo tra le parti ovvero scelto, in difetto di accordo ed entro quindici giorni dalla richiesta, dal Presidente della Camera di Commercio di Ragusa.

Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale costituito da un unico arbitro, designati dal Presidente del Tribunale di Ragusa che deciderà secondo diritto.

 

 Art. 22 – Regolamento

 

Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito un regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento dovrà essere approvato dall’assemblea e dovrà tra l’altro indicare i criteri di ripartizione tra i consorziati delle attività appaltate o subappaltate al Consorzio, definire gli importi da destinare al Consorzio a titolo di rimborso spesa per ogni lavoro appaltato o subappaltato al Consorzio stesso, definire la misura delle eventuali penalità da attribuire ai consorziati inadempienti, stabilire le modalità di controllo dei consorziati, in relazione ai lavori affidati.

 

Art. 23 – Rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia